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I nuovi termini dei procedimenti amministrativi

Otello Pedini

in n. 1/2011
 
        
           Con D. M. 13.6.1994 n. 495[1] fu data attuazione agli articoli 2 e 4 della legge 7.8.1990 n. 241, indicando i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché individuando le unità organizzative responsabili.[2]
           Negli anni successivi, emerse ben presto l'esigenza di aggiornare il regolamento in parola alle innovazioni normative sopravvenute[3], adeguandolo inoltre alle direttive in materia di semplificazione amministrativa e contenimento degli oneri a carico di cittadini e imprese.
            Il susseguirsi di ben quattro riorganizzazioni del Ministero nel giro di dieci anni ha peraltro impedito il perfezionamento degli schemi adottati, vanificando il lavoro di Sisifo svolto da chi, come chi scrive, ha avuto la disgrazia di essere coinvolto nel problema.
            Nel frattempo, è intervenuto l'art. 7 della legge 18.6.2009 n. 69, il quale ha arrecato fondamentali innovazioni in materia:
a) in carenza di diversa disposizione di legge o di regolamento, il termine ordinario per la conclusione dei procedimenti resta stabilito in giorni trenta (termine contemplato dal testo originario della legge n. 241 e successivamente elevato a novanta dall'art. 3, comma 6-bis, del D. L. 14.3.2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14.5.2005 n. 80)[4];
 b) il regolamento per l'individuazione dei termini, che peraltro non devono in via ordinaria eccedere i novanta giorni,  è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la P. A. e l'innovazione e per la semplificazione normativa;
c) se, tenendo conto della complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, risultano indispensabili termini superiori a novanta giorni, il relativo provvedimento deve essere adottato su proposta non solo del Ministro competente, ma anche dei Ministri per la P. A. e l'innovazione e per la semplificazione normativa. In ogni caso, i termini così determinati non possono superare i centottanta giorni, con l'esclusione di quelli relativi all'acquisto della cittadinanza italiana e all'immigrazione;
d) per tutti i procedimenti autorizzativi o di verifica concernenti i beni culturali, restano fermi i termini stabiliti dal codice.
Con D. M. 12.1.2010 (Gazzetta Ufficiale 1.4.2010 n. 76) sono state determinate le linee guida per l'individuazione dei termini procedimentali e la stesura dei relativi regolamenti.
E'stato così possibile avviare le procedure che hanno portato all'adozione del D. P. C. M. 18.11.2010 n. 231 (Gazzetta Ufficiale 4.1.2011 n. 2), relativo ai procedimenti aventi durata superiore a novanta giorni, e del D. P. C. M. 22.12.2010 n. 271 (Gazzetta Ufficiale 25.2.2011 n. 46), relativo ai procedimenti aventi durata non superiore a novanta giorni.
Attesa l'intervenuta abrogazione delle tabelle allegate al D.M. n. 495/94, per i procedimenti non rilevati nei due decreti sopra citati viene ad applicarsi il termine ordinario di trenta giorni che, in alcuni casi, è superiore a quello fissato nel 1994.[5]  Ciò in contrasto con le linee guida sopra menzionate, che non consentivano l'aumento dei termini se non nel caso di accorpamento di procedimenti.
Nel merito, il centro di responsabilità Archivi, che già aveva proposto significative riduzioni di termini in occasione dei precedenti tentativi di riforma (nella misura del 33, 9% dei termini medi!) non ha registrato le difficoltà registrate da altri settori del Ministero. In taluni casi, anzi, l'accorpamento con procedimenti similari gestiti da diversi centri di responsabilità ha determinato un sensibile aumento dei termini sinora osservati.[6]
Sotto il profilo della trasparenza e della semplificazione, tuttavia, deve registrarsi, contro le intenzioni del legislatore,  un oggettivo peggioramento: se finora il cittadino doveva infatti consultare un solo testo normativo per trovare risposta alle sue domande, ora invece ne deve consultare due. A ciò si aggiunga che nei due nuovi regolamenti non sono incluse le procedure il cui termine è fissato dal codice per i beni culturali[7] o da leggi speciali[8], e che non risultano allo stato censite ufficialmente quelle destinate a concludersi nel termine ordinario di trenta giorni.
Sarebbe forse stato preferibile prevedere, come nel sistema del D. L. n. 35/05, un unico regolamento a firma del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, eventualmente richiedendo, assieme alla proposta del Ministro competente, quelle dei Ministri per la P. A. e l'Innovazione e per la semplificazione normativa.
Non sono state infine individuate le unità organizzative responsabili dei singoli procedimenti. Ciò non per inerzia o malvolere, ma per lo stato di incertezza determinato dalla più volte lamentata carente stesura tecnica dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero.
E' proposito del Ministero ovviare a tale lacuna, predisponendo quanto prima tabelle aggiornate, che tengano conto di tutte le fonti normative in materia.
E’auspicabile infine che si proceda a predisporre schede illustrative delle fasi di ciascun procedimento, diramandole a tutti gli Istituti, come praticato dopo l’entrata in vigore del D. M. n. 495/94, con circolare 17.10.1995 n. 129.
Chi scrive si  permette infine di rivolgere un umile consiglio colà dove si puote ciò che si vuole:
è sempre opportuno tener presente il saggio ammonimento di Talleyrand ai suoi subordinati: Signori, mi raccomando, non troppo zelo! Di buone intenzioni è infatti lastricata la strada che conduce all'inferno.
 
 
 
 
 

[1]    Successivamente modificato con D. M. 19.6.2002 n. 165, che peraltro non ha inciso sui termini dei procedimenti.
[2]    I procedimenti di competenza dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e degli Istituti dipendenti erano indicati nella tabella A, quadro II, allegata al regolamento in esame. Nella tabella B, quadro II, erano invece citate le attività endoprocedimentali svolte dall'Amministrazione archivistica nell'ambito di procedimenti di competenza di altre PP. AA (pareri resi al Ministero dell'Interno a norma del D. P. R. 30.12.1975 n. 854, designazione rappresentanti nelle commissioni di sorveglianza).
[3]    Testo unico, prima, e codice per i beni culturali e del paesaggio poi; nuova disciplina comunitaria della circolazione dei beni culturali; istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; testo unico sulle espropriazioni; le varie leggi Bassanini; modifiche al regime fiscale dei beni culturali; normativa a tutela della privacy.
[4]    Sono ancora attuali le parole di Dante: A mezzo novembre non giunge quel che a ottobre fili!
[5]    E' il caso, ad esempio, dell'ammissione a eseguire ricerche in sala di studio, dell'autorizzazione a  pubblicare in fac-simile singoli documenti, dell'esclusione dalle sale di studio, dell'estrazione temporanea di documenti per ragioni di pubblico servizio, del rilascio di fotoriproduzioni per motivi di studio, della designazione dei rappresentanti nelle commissioni di sorveglianza.
[6]    Si segnala ad esempio l'individuazione dei beni archivistici vincolati ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditario. Il termine di trenta giorni, fissato dal D. M. n. 495/94, è stato ora elevato a centoventi giorni.
[7]    Prelazione, diritto di acquisto all'esportazione ecc.
[8]    Ad esempio, la cessione di beni culturali in pagamento di imposte.

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