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La proroga degli organi colllegiali del Ministero per i beni e le attività culturali
Nel numero 2/3 del 2007 si diede conto del riordino degli organi collegiali del Ministero per i beni e le attività culturali, operato a norma dell’art. 29 del D. L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248.
In particolare, il D. P. R. 14.5.2007 n. 89, concernente gli organi istituiti in forza di disposizione normativa, confermò il comitato delle pubblicazioni di cui all’art. 11 del D. P. R. 30.9.1963 n. 1409.
Successivamente, gli articoli 61 e 69 del D. L.25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008 n. 133, intervennero nuovamente sulla materia, prevedendo una ulteriore diminuzione della spesa relativa e disciplinando la procedura di verifica periodica dell’utilità degli organi conservati.
A sua volta, l’art. 6, comma 1, del D. L. 31.5.2010 n. 78 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge30.7.2010 n. 122, ha disposto che la partecipazione agli organi collegiali in parola è onorifica e può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.
Sulla base di tale disciplina , la Presidenza del Consiglio, con direttiva 4.8.2010 (Gazzetta Ufficiale 28.9.2010 n. 227), ha fissato appositi indirizzi interpretativi, che hanno orientato il lavoro dell’Amministrazione.
Con D.P. C. M. 3.8.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.10.2011 n. 240, è stata così disposta la conferma, per un ulteriore biennio, del comitato per le pubblicazioni.
Il comma 3 dell’articolo unico dispone altresì: In sede di rinnovo della composizione degli organismi, sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la località in cui hanno sede gli archivi medesimi.
Il comitato per le pubblicazioni è, per prassi, costituito dai membri del comitato tecnico-scientifico per gli archivi, dal Direttore Generale e dal dirigente preposto all’unità organizzativa che cura l’attività editoriale.
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