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Il riutilizzo dei documenti nel settore pubblico
![]() Con decreto legislativo 24.1.2006 n. 36 è stata recepita la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Con questo provvedimento si prevede la facoltà, non l’obbligo, che i dati pubblici (metereologici, statistici, territoriali, ambientali ecc.), contenuti nei documenti delle PP. AA. e degli organismi di diritto pubblico, siano resi disponibili a pagamento, sulla base di tariffe differenziate in relazione all’utilizzo a fini commerciali o non commerciali. I relativi introiti saranno riassegnati alle Amministrazioni interessate, secondo le procedure di cui al D. P. R. n. 469/99. L’art. 3 esclude peraltro dall’applicazione del decreto una serie di documenti, tra cui quelli nella disponibilità di musei, archivi, biblioteche, enti culturali e istituti di istruzione e di ricerca (comma 1, lettere c) e d) ). Non costituisce del paro riutilizzo la cessione di documenti tra PP. AA. e organismi di diritto pubblico, finalizzata in via esclusiva all’adempimento di compiti istituzionali.
Le previsioni del nuovo decreto devono essere coordinate con l’art. 50 del decreto legislativo 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale), in forza del quale «I dati delle PP. AA. sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre PP. AA. e dai privati».
A parte ogni altro giudizio, vale la pena di rilevare che, more solito, il Ministero per i beni e le attività culturali non è stato coinvolto nell’emanazione del provvedimento.
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