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Le modifiche al Codice dei beni culturali e paesaggistici
![]() Con decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102/L alla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2006 n. 97, sono state portate modifiche al codice dei beni culturali e paesaggistici, in relazione ai beni culturali. Alcune delle modifiche rivestono interesse specifico per l’Amministrazione archivistica. In particolare:
L’art. 5, comma 2, del codice è stato riformulato in modo da precisare i limiti del conferimento alle Regioni delle funzioni di tutela in materia di beni librari: è stato espunto opportunamente il termine documenti. Ciò dovrebbe porre fine a un equivoco trentennale nei rapporti Stato – Regioni., a suo tempo generato dalla stesura dell’art. 1, comma 3, lettera c), della legge 1 giugno 1939 n. 1089; Con decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102/L alla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2006 n. 97, sono state portate modifiche al codice dei beni culturali e paesaggistici, in relazione ai beni culturali. Alcune delle modifiche rivestono interesse specifico per l’Amministrazione archivistica. In particolare:
L’art. 5, comma 2, del codice è stato riformulato in modo da precisare i limiti del conferimento alle Regioni delle funzioni di tutela in materia di beni librari: è stato espunto opportunamente il termine documenti. Ciò dovrebbe porre fine a un equivoco trentennale nei rapporti Stato – Regioni., a suo tempo generato dalla stesura dell’art. 1, comma 3, lettera c), della legge 1 giugno 1939 n. 1089;
L’art. 20, comma 2, è stato integrato al fine di evitare equivoci circa l’estensione oggettiva del divieto di smembrare gli archivi. La nuova stesura si riferisce infatti ai soli archivi che costituiscono bene culturale, ossia gli archivi pubblici e gli archivi privati sottoposti a vincolo (cfr. sul punto l’art. 38, lettera g, del D. P. R. 30 settembre 1963 n. 1409 );
Alla medesima logica risponde la modifica dell’art. 21, comma 1, lettera e). L’autorizzazione ministeriale è quindi richiesta solo per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati sottoposti a vincolo;
Il periodo aggiunto al comma 4 dell’art. 30 risponde all’esigenza di ripristinare il controllo, già previsto dagli artt. 30, lettere a) e c); 38, lettera a), del D. P. R. n. 1409/63, sulla tenuta degli archivi pubblici e di quelli privati sottoposti a vincolo, al duplice fine di verificare l’effettivo adempimento degli obblighi imposti ai proprietari dalla stessa norma (conservazione, ordinamento e inventariazione degli archivi), e di facilitare gli accertamenti previsti dall’art. 125 in materia di individuazione degli atti non liberamente consultabili;
Nell’art. 44, comma 1, si è intesa svincolare la possibilità di ricevere archivi in comodato dalla sussistenza dei parametri richiesti per l’emissione del vincolo. A tal fine, il requisito della particolare importanza è stato sostituito dal richiamo a un particolare pregio.
Al comma 4, si è precisato che la copertura assicurativa dei beni ricevuti in comodato può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, come già avviene per i prestiti per mostre a norma dell’art. 48, comma 5. La modifica è molto opportuna, giacché l’attuale congiuntura della finanza pubblica avrebbe di fatto impedito all’Amministrazione di sostenere le spese per la copertura assicurativa;
Assai discutibili le modifiche arrecate all’art. 122, giustificate ufficialmente dall’esigenza di ovviare a due lacune che in realtà non sussistevano.
La prima pretesa lacuna avrebbe riguardato il regime di consultabilità dei documenti di cui si è accettato il versamento prima dei termini di cui all’art. 41, comma 1, per evitarne la dispersione o il danneggiamento.
In realtà il caso poteva essere risolto sulla scorta dei principi generali, come testimonia l’esperienza applicativa del D. P. R. n. 1409/63 (sul punto cfr. la relazione alla legge archivistica del 1963, pp. 69/70). Si è invece ritenuto di inserire, al comma 1, una lettera b-bis) che rende inconsultabili i documenti versati prima del termine ordinario, fino allo scadere del termine stesso.
La Direzione Generale per gli Archivi si è opposta – senza esito - a questa modifica, facendo tra l’altro osservare al Dipartimento Beni Archivistici e Librari che tutti i documenti conservati negli Archivi di Stato devono essere consultabili secondo le stesse regole, indipendentemente dalle modalità e circostanze in cui i versamenti sono avvenuti.
Ancora più singolare la modifica portata al comma 2 dell’art. 41. Detta norma prevede, come è noto, che anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/90, modificata da ultimo con legge n. 15/05). In tal caso, sull’istanza deve provvedere l’amministrazione che deteneva l’atto prima del versamento o deposito.
L’attuale fase di riforma delle strutture istituzionali e amministrative, che ha visto la soppressione di molti enti e uffici pubblici, ha indotto taluni colleghi a porsi il problema della competenza a provvedere su istanze di accesso alla documentazione prodotta da organismi cessati.
Poiché di norma la soppressione di un ufficio o ente non implica la soppressione delle relative funzioni, era agevole concludere nel senso della competenza del soggetto che tali funzioni è venuto a assumere, o che comunque deve provvedere alla gestione stralcio dei rapporti pendenti (cfr. il D. P. R. 15 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101/99, sulla gestione degli archivi della cessata AGENSUD).
L’integrazione arrecata con l’aggiunta delle parole ove ancora operante, se da un lato farebbe felice Monsieur De La Palisse, dall’altro rischia di avere effetti pratici sgradevoli: la relazione ministeriale al decreto n. 156/05 precisa infatti che la nuova stesura implicitamente contempla l’ipotesi che, in caso contrario (ossia di cessata operatività dell’Amministrazione versante), ai richiesti adempimenti faccia fronte l’archivio pubblico depositario.
Anche in questo caso, la Direzione Generale per gli Archivi ha manifestato – pur senza esito - il proprio dissenso, data l’inopportunità di demandare agli Archivi di Stato incombenze burocratiche estranee al loro ruolo culturale. |
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