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La nuova organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

Otello Pedini

in nn. 2-3/2006
L’art. 15, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 200, n. 262, ha sostituto l’art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con la seguente formulazione: 1. Il Ministero si articola in 14 uffici dirigenziali centrali ed in 17 uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale. 2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell’art. 4
Il successivo comma 2 a sua volta stabilisce l’entrata in vigore della nuova articolazione per il 1 gennaio 2007 e prescrive che, nelle more di un nuovo regolamento, continui ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibile con il nuovo assetto.
Si giudica senz’altro positivamente l’abbandono del modulo organizzativo per Dipartimenti, idoneo per altre Amministrazioni con strutture e competenze più complesse, ma rivelatosi eccessivamente pesante per questo Ministero, anche per la tendenza mostrata in concreto dai Dipartimenti a intervenire direttamente nell’attività gestionale, mortificando l’autonomia delle Direzioni generali di settore. E’ quindi da auspicare che il risorto Segretariato generale si dedichi esclusivamente ai compiti di coordinamento, attribuitigli dal legislatore.
Desta però sconcerto la campagna condotta da talune sigle sindacali, che giudicano eccessivo il numero degli uffici dirigenziali centrali e propongono accorpamenti indiscriminati. In particolare, è stata ventilata una Direzione generale unica per beni librari e archivistici . Come di recente ha ribadito Elio Lodolini, archivi e biblioteche non hanno nulla in comune, anzi sono gli uni agli antipodi delle altre nel vasto panorama dei beni culturali. Purtroppo alcune somiglianze puramente estrinseche fanno sì che chi ignora quale sia la natura degli archivi ritenga che tra i due tipi di istituti esistano alcune affinità: una convinzione molto diffusa, ma assolutamente errata.
Se poi si mira a un risparmio di spesa, una attenta analisi potrebbe individuare ben altre strutture da sopprimere, sia a livello centrale che a livello  periferico.
Degno di nota anche quanto previsto dall’articolo 16 dello stesso decreto, che autorizza l’avvio di concorsi  per la copertura di 40 posti di dirigente di II fascia: il 50% di tali posti dovrebbe essere assegnato con concorso riservato, per titoli professionali e di servizio, ai dipendenti di ruolo della P.A., in possesso di laurea, che per almeno 2 anni abbiano espletato funzioni dirigenziali presso strutture del Ministero, a norma dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Elementari ragioni di equità suggeriscono di assimilare a tale posizione quella dei funzionari che, per lo stesso periodo di tempo, abbiano svolto incarichi di reggenza di strutture di livello dirigenziale
 
 
 

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