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Il copyleft: concetti base

Simone Aliprandi

in nn. 2-3/2006
 
L'espressione inglese copyleft, gioco di parole su copyright, individua un modello alternativo di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Nella versione pura e originaria del copyleft (cioè quella riferita all'ambito informatico) la condizione principale obbliga i fruitori dell'opera a rilasciare eventuali modifiche apportate all'opera a loro volta sotto lo stesso regime giuridico (e generalmente sotto la stessa licenza). In questo modo, il regime di copyleft e tutto il fascio di libertà da esso derivanti sono sempre garantiti.
L'espressione copyleft, in un senso non strettamente tecnico-giuridico, può anche indicare generalmente il movimento culturale che si è sviluppato sull'onda di questa nuova prassi in risposta all'irrigidirsi del modello tradizionale di copyright.
Definizione 2 (S. Aliprandi, Teoria e pratica del copyleft www.copyleft-italia.it/libro2)
 
Il copyleft non è una sorta di sistema legale alternativo al copyright, tanto meno una forma di rifiuto totale della tutela giuridica riservata alle opere dell’ingegno. Il copyleft è solo un modello alternativo di gestione dei diritti d’autore: alternativo rispetto alla prassi tradizionale che vuole tali diritti trasferiti in blocco e con parametri temporali e soggettivi piuttosto standardizzati. Il copyleft dunque si fonda strettamente sul diritto d’autore ed è grazie ad esso che può sussistere e funzionare.
 
Definizione 3 (www.gnu.org/copyleft/copyleft.it.html sito del Progetto GNU e riferita solo al mondo software)
 
Il permesso d'autore (copyleft) è un metodo generico per rendere un programma libero ed imporre che tutte le modifiche e versioni estese del programma siano anch'esse software libero (si tratta di un gioco di parole, che qui viene reso con "permesso di autore": copyright, diritto di autore è formato dalle parola copy, copia e right, diritto, ma anche destra, opposto di left, sinistra, ma anche lasciato).
In sostanza per usare un linguaggio caro ai promotori di Creative Commons - il copyleft (“alcuni diritti riservati”) si pone idealmente come formula intermedia e con diverse gradazioni fra il copyright tradizionale (“tutti diritti riservati”) e il pubblico dominio (“nessun diritto riservato”).
 
In pratica, con il modello copyleft l’autore dell’opera sceglie di usare gli strumenti del diritto d’autore per liberare la diffusione dell’opera piuttosto che per controllarla. Il diritto d’autore protegge in automatico l’opera con un complesso di tutele e con l’applicazione di una licenza copyleft l’autore sceglie di allentare le maglie di questa tutela: quindi, in un certo senso, la licenza copyleft apre ciò che il diritto ha chiuso.
Nel modello tradizionale di copyright avviene normalmente che l’autore ceda tutti o gran parte dei suoi diritti sull’opera; e poi il soggetto che li ha acquisiti (l’editore) decide come gestirli per investire e remunerarsi sulla produzione di copie dell’opera o sugli altri utilizzi che di essa vengono fatti. Gli utenti dell’opera alimentano il sistema alla base, acquistando le copie dell’opera, pagando i biglietti degli spettacoli e pagando tutti gli altri oneri e compensi previsti dalla legge.
Nel modello copyleft, l’autore, di norma, rimane titolare di tutti i diritti sull’opera ma decide di consentire direttamente agli utenti dell’opera (quindi senza il tramite di un altro soggetto come l’editore) di utilizzarla liberamente, pur entro certi limiti e a determinate condizioni. Questa volontà dell’autore (licenziante) viene comunicata agli utenti (licenziatari) attraverso l’applicazione all’opera di una licenza d’uso, nella quale l’autore precisa quali siano gli usi concessi e quali siano le condizioni che gli utenti devono rispettare.
Quindi, gli utenti dell’opera non devono più chiedere il permesso per gli usi che l’autore ha deciso diconcedere, perché il permesso è già stato concesso attraverso la licenza copyleft.
Come muoversi? L’autore è sempre libero di redigere una sua specifica licenza, ma si tratta di un’operazione che necessita una buona competenza giuridica. Per fortuna, però, alcuni enti attivi in questo campo hanno messo a disposizione alcune licenze utilizzabili gratuitamente e che cercano di andare incontro a gran parte delle esigenze degli autori. Le più famose e diffuse sono le licenze Free software e Open Source per quanto riguarda il software; mentre per tutte le altre opere creative ci sono le licenze Creative Commons, la licenza FDL, la licenza Art Libre e molte altre.
 
Le licenze Creative Commons
 
1. Introduzione - Che cos’è Creative Commons (e cosa non è)
 
Le Creative Commons Public Licenses (CCPL) sono delle licenze di diritto d'autore che si basano sul principio de "alcuni diritti riservati". Le CCPL, infatti, rendono semplice, per il titolare dei diritti d'autore, segnalare in maniera chiara che la riproduzione, diffusione e circolazione della propria opera è esplicitamente permessa.
Il funzionamento delle CCPL è reso possibile dal fatto che la legge italiana sul diritto d'autore - così come, in generale, le corrispondenti normative nazionali e internazionali - riconosce al creatore di un'opera dell'ingegno una serie di diritti; allo stesso tempo, la legge permette al titolare di tali diritti di disporne.
Uno dei modi in cui ciò si può fare è con il meccanismo contrattuale della licenza, tramite cui il titolare dei diritti (il cosiddetto "licenziante") concede o meno alcuni diritti alla controparte (il cosiddetto "licenziatario") ovvero qualsiasi fruitore dell'opera. E` importante sottolineare come le CCPL, e in generale tutte le licenze di diritto d'autore, non siano la fonte dei diritti in oggetto: è grazie alla legge che tali diritti sorgono. Le CCPL sono solo uno strumento tramite cui il titolare dei diritti concede determinati permessi ai licenziatari.
Tali permessi sono flessibili e possono essere vincolati ad alcune condizioni: il titolare dei diritti d'autore può, per esempio, subordinare la riproduzione dell'opera - e in generale gli atti permessi dalla particolare licenza Creative Commons scelta - al vincolo che l'opera medesima non sia modificata (opzione "No opere derivate") o che non vi sia una finalità prevalentemente commerciale (opzione "Non commerciale"); oppure, in linea con i principi del "copyleft" tipici del Software Libero, che qualora si modifichi un'opera e la si ridistribuisca, la cosiddetta "opera derivata" debba essere ridistribuita sotto le medesime condizioni alle quali si è ricevuta l'opera originaria (opzione "Condividi allo stesso modo").
Le CCPL sono state create negli Stati Uniti dall'associazione non-profit Creative Commons. Sono state quindi tradotte in italiano e adattate al nostro sistema giuridico da un gruppo di lavoro coordinato dal prof. Marco Ricolfi del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino. Dal gennaio 2005 il referente per Creative Commons Italia è il prof. Juan Carlos De Martin del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, coadiuvato per le questioni di natura legale dal gruppo di giuristi che ha effettuato l'adattamento originario delle licenze.
Creative Commons Italia promuove l'uso delle licenze Creative Commons e la riflessione sulle motivazioni che hanno portato alla loro creazione, ma non svolge attività di consulenza legale, né di registrazione, archiviazione o catalogazione di opere dell'ingegno, siano esse rilasciate sotto una licenza Creative Commons o meno. 
 
2. Caratteristiche essenziali
 
Tutte le licenze Creative Commons hanno in comune queste caratteristiche.
 
Ogni licenza richiede che il licenziatario:
- ottenga il tuo permesso per fare una qualsiasi delle cose che hai scelto di
limitare (per esempio, usi commerciali, o creazione di un'opera derivata);
- mantenga l'indicazione di diritto d'autore intatta su tutte le copie del tuo lavoro;
- faccia un link alla tua licenza dalle copie dell'opera;
- non alteri i termini della licenza;
- non usi mezzi tecnologici per impedire ad altri licenziatari di esercitare uno qualsiasi degli usi consentiti dalla legge.
 
Ogni licenza permette che i licenziatari, a patto che rispettino le tue condizioni:
- copino l'opera;
- distribuiscano l'opera;
- comunichino al pubblico, rappresentino, eseguano, recitino o espongano l'opera in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’opera; cambino il formato dell'opera.
  
3. Struttura delle licenze Creative Commons
 
Le licenze Creative Commons si strutturano idealmente in due parti: una prima parte in cui si indicano quali sono le libertà che l’autore vuole concedere sulla sua opera; e una seconda parte che chiarisce a quali condizioni è possibile utilizzare l’opera.
 
Prima parte: le libertà per l’utente
 
Tutte le licenze consentono la copia e la distribuzione dell’opera, dicendo:
Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico,
rappresentare, eseguire e recitare quest'opera. Alcune licenze consentono anche la modifica dell’opera, dicendo: Tu sei libero di modificare quest’opera.
 
Seconda parte: le condizioni per l’utilizzo dell’opera
 
Le licenze Creative Commons si articolano in quattro clausole base, che l’autore può scegliere a seconda delle sue esigenze.
 
- Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi
indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza[1].
- Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per fini commerciali[2].
 
- Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare quest'opera,
ne' usarla per crearne un'altra[3].
 
- Condividi allo stesso modo. Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne
un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica a questa[4].
 
Dalla combinazione di queste quattro clausole base nascono le sei licenze Creative Commons. Ovviamente, le combinazioni - stando al puro calcolo matematico - dovrebbero essere di più, ma bisogna tenere presente che la clausola “Non opere derivate” e la clausola “Condividi allo stesso modo” sono fra di loro incompatibili per una ragione logica.
Quindi le licenze attualmente proposte da Creative Commons sono le seguenti:
- Attribuzione
- Attribuzione - Non opere derivate
- Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate
- Attribuzione - Non commerciale
- Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo
- Attribuzione - Condividi allo stesso modo
Per i testi delle licenze si veda il sito www.creativecommons.it/Licenze.
 
4. Le tre forme delle licenze
 
Ogni licenza Creative Commons si manifesta sotto tre forme differenti. La licenza vera e propria è detta Legal Code: è un testo piuttosto denso di concetti giuridici, abbastanza lungo e quindi tendenzialmente comprensibile a coloro che hanno una formazione di tipo giuridico. E’ questa la licenza che verrà esaminata dal giudice qualora emergesse una controversia legale sull’uso dell’opera licenziata.Tuttavia, Creative Commons ha pensato anche di riassumere i concetti essenziali delle licenze in versioni sintetiche (i cosiddetti Commons Deed) facili da capire anche per i semplici utenti e contraddistinti da efficaci visuals. Inoltre, ogni licenza è convertibile in alcune righe di linguaggio informatico (il cosiddetto Digital Code) che fungono da metadati, ovvero da informazioni digitali che permettono ai motori di ricerca di individuare e riconoscere correttamente l’opera che li contiene.
  
 
Copyleft e opere audiovisive
 
1- Accorgimenti in materia di diritti d’autore
Innanzitutto è opportuno soffermarsi sulla definizione che l’ordinamento italiano dà di questa categoria di opere dell’ingegno e conseguentemente sulle distinzioni concettuali contenute nella legge 633/41.
La legge italiana sul diritto d’autore all’art. 2, n. 6, elencando le tipologie di opere tutelate, fa esplicito riferimento alle “opere dell’arte cinematografica, muta e sonora” ma non ne fornisce una definizione chiara ed univoca, lasciando – come accade in questi casi – il compito alla dottrina giuridica. Possiamo dunque rifarci all’indicazione di P. Greco (ripresa a sua volta da P. Auteri): in sostanza, l’opera cinematografica è “l’opera che si avvale come mezzo espressivo di immagini in movimento ottenute col processo fotografico” (o con procedimento analogo).
Tuttavia è importante notare che il succitato n. 6 compie una importante precisazione, aggiungendo la frase “semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi della norma del capo quinto del titolo secondo”, cioè i diritti relativi alle fotografie previsti dagli artt. 87 ss. della legge 633/41. Si tratta di diritti connessi (quindi non di veri e propri diritti d’autore) che assicurano all’opera una protezione più limitata nel tempo e un diverso regime per il loro esercizio da parte dei titolari. Preciseremo più avanti tale distinzione; tuttavia qui è importante cogliere il senso della differente collocazione delle opere a seconda che si tratti di vere e proprie opere dell’arte cinematografica (dotate di un certo livello di originalità e creatività, perciò tutelate da diritto d’autore e dai relativi diritti connessi) e opere cinematografiche di mera documentazione (tutelate solo da un diritto connesso).
Nel caso di opere della prima categoria è importante tener presente che, ai sensi dell’art. 44 L. 633/41, sono considerati coautori (dunque parimenti titolari di diritti d’autore) quattro figure essenziali nel processo creativo di questo tipo di prodotto culturale: l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore delle musiche originali e il direttore artistico (ovvero, il regista). Da ciò deriva che saranno questi soggetti a poter decidere in via originaria come utilizzare l’opera e se applicare eventualmente una licenza di tipo copyleft all’opera, con la quale concedere alcuni particolari utilizzi.
Tuttavia la legge, all’articolo successivo, effettua un’altra importante precisazione: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa” (cioè, il produttore cinematografico). E’ opportuno dunque tener presente di quest’aspetto, dato che le licenze copyleft in molti casi concernono anche l’utilizzazione economica. Perciò nella decisione sull’applicazione di una licenza dovrà necessariamente essere coinvolto anche il produttore.
Nel caso di opere di mera documentazione la situazione a livello pratico cambia di poco. Infatti, se leggiamo l’art. 88 della legge (che al primo comma recita “Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”), capiamo che i diritti sulle mere fotografie, pur essendo qualificati dal nostro ordinamento come “diritti connessi”, si comportano in sostanza come i diritti d’autore in senso stretto, attribuendo una pregnante esclusiva al fotografo, con la sola differenza della più breve durata: vent’anni dalla produzione della fotografia (art. 92), contro i settant’anni dalla morte dell’autore per le opere fotografiche. Lo stesso tipo di ragionamento va poi trasposto all’ambito delle opere audiovisive, in virtù dell’assimilazione compiuta dal n. 6 dell’art. 2 (di cui si è perlato sopra).
 
2- Accorgimenti in materia di diritti connessi
 
Per la sua natura di opera complessa, l’opera audiovisiva (sia essa opera d’arte cinematografica o opera di semplice documentazione) necessita dell’intervento di soggetti che ricoprono quindi un ruolo fondamentale: rendono l’opera fruibile al pubblico. Ci si riferisce agli attori, agli interpreti, ai musicisti che eseguono la colonna sonora, ai responsabili di fotografia, montaggio, scenografia: tutti soggetti che, pur non essendo in senso stretto autori dell’opera, svolgono attività con un certo apporto creativo e di grande rilevanza per la riuscita finale del prodotto. Costoro dunque non dispongono di veri e propri diritti d’autore ma di quelli che l’ordinamento italiano chiama diritti connessi, disciplinati in generale dagli articoli 72 e seguenti della L. 633/41. Ciò non significa che nell’economia della produzione e della distribuzione di un’opera cinematografica questi soggetti siano dotati di un minore potere contrattuale; semplicemente sono dotati di strumenti giuridici di tutela diversi rispetto a quelli degli autori veri e propri.
In fatto di applicazione di licenze copyleft si è dunque posto un problema: gran parte delle licenze non si occupano esplicitamente dei diritti connessi ma più strettamente dei diritti d’autore. Tuttavia, per certe categorie di opere (come squisitamente quelle audiovisive), il mancato “licenziamento” dei diritti connessi rischia di rendere in gran parte vana la scelta del copyleft.
Cerchiamo di capire meglio la questione, con alcuni esempi pratici. Consideriamo l’ipotesi di un film rilasciato con una licenza opencontent strettamente riferita ai diritti d’autore: ciò significa che i quattro soggetti-autori (regista, sceneggiatore, autore del soggetto, autore delle musiche) hanno consentito l’utilizzo dei loro contributi creativi (con l’eventuale consenso anche del produttore per gli utilizzi economici). Ma che dire di tutti gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera (attori, tecnici, etc.)?
Se considerassimo la questione in maniera rigida, il risultato potrebbe essere quello che non potremo fare né distribuire copie dell’opera (cosa invece concessa da tutte le licenze opencontent), ma potremo ad esempio solamente riprodurre e diffondere il soggetto o la musica (come opere autonome e separate dal complesso del film). Ci si è chiesti in più occasioni che senso avrebbe questo tipo di approccio, alla luce anche dello spirito originario del fenomeno copyleft.
Di questa problematica ho già proposto una mia interpretazione e possibile soluzione nel libro “Teoria e pratica del copyleft” (disponibile anche alla pagina web www.copyleft-italia.it/libro2) di cui riporto il passo che interessa: «Un simile assetto rischierebbe di paralizzare l’applicazione del copyleft ad opere musicali e audiovisive, dato che l’autore non potrebbe consentire di sua iniziativa la copia di fonogrammi o filmati i cui diritti connessi appartengono ad altri soggetti. Per fortuna però il diritto non è una scienza fisica o matematica ma una scienza umana, così che la ratio su cui si fonda l’esistenza dei diritti connessi rende la situazione meno rigida. Infatti, per definizione, l’esercizio di tali diritti dipende direttamente dall’esercizio del diritto d’autore sull’opera; e a rigor di logica i diritti d’autore sorgono prima dei diritti connessi (infatti, prima scrivo una canzone e solo poi vado in sala d’incisione per registrarla). Quindi anche la scelta da parte dell’autore di distribuire la sua opera in regime di copyleft dovrebbe essere precedente alle operazioni di incisione e rappresentazione. Ciò per dimostrare che, affinché l’autore possa essere considerato legittimamente e a tutti gli effetti il licenziante dell’opera (anche nella versione fonografica o audiovisiva), dovrebbe essere sufficiente che i titolari dei diritti connessi fossero a conoscenza della particolare scelta dell’autore al tempo in cui hanno fornito il loro contributo. E in tal senso potrebbe essere consigliabile che l’autore/licenziante faccia preventivamente firmare a tutti i soggetti titolari di diritti connessi una liberatoria in cui dichiarino di essere a conoscenza della licenza applicata all’opera e delle sue implicazioni pratiche e giuridiche. Così si metterebbe al riparo da eventuali pretese da parte loro contrarie allo spirito copyleft».
 
Per informazioni e consulenze potete consultare:


[1] Questa clausola è presente di default in tutte le licenze. Essa indica che ogni volta che usiamo l’opera dobbiamo segnalare in modo chiaro chi è l’autore.
[2]  Significa che se distribuisci copie (digitali o materiali) dell’opera non puoi farlo in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Per farne usi commerciali, è necessario chiedere uno specifico permesso all’autore.
[3] Quindi se vogliamo modificare, correggere, tradurre, remixare l’opera, dobbiamo chiedere uno specifico permesso all’autore originario.
[4] Questa clausola - un po’ come succede nell’ambito del software libero – garantisce che le libertà concesse dall’autore si moltiplichino all’infinito anche su opere derivate da essa.

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