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Il referendum Anai sullo Statuto
Il referendum svoltosi all'inizio del 2009 ha approvato, a larghissima maggioranza dei votanti, il nuovo statuto dell'Associazione nazionale Archivistica Italiana che è entrato in vigore dopo la sua pubblicazione nel sito web dell'Associazione il 18 maggio 2009. Grazie allo sforzo organizzativo e alla convinta mobilitazione dei soci le modifiche sono state approvate dal 57% dei soci aventi diritto al voto superando quindi ampiamente il quorum previsto. Come ormai era stato fatto notare più volte - è bene ricordare che la procedura per modificare lo statuto dell'A.N.A.I. è stata lunga e articolata e che un precedente referendum con finalità analoghe svoltosi nel 2007 non aveva raggiunto il quorum previsto dall'art. 32 del vecchio statuto - la riforma dell'associazione era diventata un passaggio obbligatorio per stare al passo con la normativa europea e nazionale, in particolare con il decreto legislativo n. 206 del 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali....”, che prevede, fra l'altro, che siano espressamente indicate le attività tipiche della professione, come recita l’art. 4 del nuovo statuto, che siano stabiliti strumenti idonei ad accertare i requisiti di formazione e l’aggiornamento professionale (art. 7), che ogni associazione si doti di un proprio codice deontologico (art. 8) e che sia prevista, per chi esercita la libera professione, un’assicurazione per danni a terzi. Il più recente decreto attuativo del Ministro della Giustizia del 28 aprile 2008 (“Requisiti per l’individuazione degli enti di cui all’art. 26 del Dec. Leg.vo 9 novembre 20076, n. 206, nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi...”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2008, n. 122) stabilendo inoltre che la partecipazione a questo tipo di associazioni sia consentita solo a "chi abbia conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o abbia conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dall'associazione", ha reso anche necessaria una diversa articolazione delle componenti dell'associazione, che distingua fra persone che svolgono attività di archivisti e enti o persone che si occupano a vario titolo di archivi.
Le principali modifiche proposte dal Consiglio direttivo ed approvate dal referendum vanno dunque in questo senso ed hanno riguardato soprattutto una qualificazione più strettamente professionale della figura del socio con l'estensione della categoria dei soci ordinari ad una fascia più ampia di persone comprendente tutti coloro che di fatto lavorano negli archivi come archivisti e che siano in possesso di determinati requisiti formativi e professionali (art. 5).
Per qualificare in senso più strettamente professionale l'associazione ma per non perdere allo stesso tempo tutti coloro che possono in qualche modo essere vicini al mondo degli archivi sono state previste due nuove categorie di persone e cioè i soci “juniores”, ovvero coloro che pur non svolgendo ancora attività professionale archivistica, stanno studiando per apprestarsi a farlo (art. 5 c. 5) e i sostenitori (art. 6), nella quale sono inquadrati tutti coloro che in passato facevano parte della categoria dei soci enti.
Necessaria conseguenza di queste modifiche è stata anche la revisione delle norme sul funzionamento degli organi sociali, con alcuni aggiustamenti nella composizione dei consigli direttivi e con l’adeguando della durata degli incarichi al quadrienno, secondo quella che è la regola del Consiglio Internazionale degli Archivi, l'adesione al quale è stata inserita tra le norme statutarie dell'Associazione (art. 1).
Per rendere più agevole in futuro l’aggiornamento delle norme statutarie alle possibili innovazioni che una normativa ancora in fase di evoluzione prevederà è stato anche previsto un abbassamento del quorum necessario per approvare le modifiche allo statuto, che devono comunque essere approvate da una quota significativa di soci aventi diritto al voto (art. 33).
Il nuovo statuto e la contestuale adozione di un codice deontologico, espressamente prevista come si è già accennato dall'art. 8 - codice che è stato anche esso approvato a larghissima maggioranza - cercano di rispondere alle tendenze in atto nel mercato del lavoro professionale sottoposto in questi ultimi decenni a radicali mutamenti. Si assiste infatti da un lato alla riduzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, in particolare da parte dell' amministrazione statale, con la tradizionale figura dell'archivista di stato, un tempo largamente maggioritaria non solo nell’associazione ma anche nel mondo degli archivi, ormai in via di estinzione, e dall'altro ad un aumento degli incarichi a tempo determinato e con contratti a progetto. Si può dunque affermare che negli archivi sono presenti sempre meno impiegati stabilizzati in strutture, pubbliche o private che siano, e sempre più professionisti esperti che però troppo spesso sono lasciati privi di riconoscimento professionale e di tutela.
In questa ottica e dando per scontato che non sia possibile un'inversione di tendenza rispetto al servizio pubblico, nè una regolamentazione ordinistica della professione, così come era stato auspicato in passato dall’A.N.A.I. e da altre associazioni professionali, l'unica strada che sembra percorribile e che è prevista dalla normativa europea, recepita anche dalla Repubblica italiana, appare appunto quella del riconoscimento giuridico delle professioni non ordinistiche e del ricorso all'applicazione dei codici deontologici non solo con riguardo ai doveri verso gli utenti, ma anche con una maggiore attenzione ai doveri verso i colleghi, in particolare quelli atipici e discontinui, alla autonomia e alla responsabilità professionale.
In questo senso nel nostro settore la normativa di riferimento è duplice, da un lato quella specifica dei beni Culturali prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed attualmente in corso di elaborazione in Parlamento con la proposta di legge n. 1614 che reca "Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di professione dei beni culturali". Si tratta di una normativa che parte dall'alto con la previsione dell’istituzione presso il Ministero per i beni culturali di registri di operatori professionali aventi adeguati requisiti di formazione e professionalità. Nella proposta di legge, che, come si legge nel preambolo, è frutto di un ampio lavoro comune con le associazioni nazionali di archeologi, storici dell’arte, bibliotecari e archivisti, è espressamente richiamata la collaborazione delle associazioni professionali soprattutto per quanto riguarda le modalità della tenuta dei suddetti registri, mentre per i requisiti necessarri all’iscrizione negli stessi “è prevista la certificazione professionale effettuata dalle rispettive associazioni professionali..” Dal basso, dalla comunità di coloro che svolgono determinate attività professionali, parte invece quella normativa di carattere più generale che riguarda appunto le professioni non regolamentate e che è anche essa, sia pure tra ritardi e difficoltà all’ordine del giorno della discussione parlamentare; in questo contesto è l'associazione professionale che, partendo dalla realtà sociale ed economica di cui è espressione, sollecita i livelli superiori affinchè sia riconosciuta la sua esistenza e sia legittimata ufficialmente ad operare sul mercato. In questo senso devono essere chiari gli ambiti di svolgimento e i principi che presiedono all'esercizio della professione, che devono tendere a garantire la piena autonomia, ma anche la responsabilità dell’archivista in ogni momento della sua vita professionale, sia che operi come libero professionista, ma anche in qualità di imprenditore, individuale o associato, sia quando si trovi a svolgere la professione da lavoratore dipendente.
Questo non significa che l'iscrizione all'associazione divenga titolo obbligatorio all'esercizio della professione, quanto piuttosto titolo di garanzia della qualità del percorso formativo del professionista e della prestazione da questo effettuata, nonchè dell'osservanza delle regole deontologiche che presiedono alla professione. L'associazione infatti vigila o dovrebbe vigilare costantemente sulla formazione, sull'aggiornamento e sui comportamenti professionali dei propri iscritti. Ma con questo argomento si apre l'altro capitolo, anche esso previsto dallo statuto all'art. 7, quello della attività di certificazione che l’A.N.A.I. si appresta a svolgere e che le nuove norme statutarie appunto intendono favorire e sviluppare. |
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